Art. 194 CPP dal 2024

Art. 194 Acquisizione di altri atti
1 Se necessario per comprovare i fatti o per giudicare l’imputato, il pubblico ministero e il giudice acquisiscono gli atti di altri procedimenti.
2 Se nessun interesse pubblico o privato preponderante al mantenimento del segreto vi si oppone, le autorit amministrative e giudiziarie mettono a disposizione i loro atti per esame.
3 I conflitti tra autorit dello stesso Cantone sono decisi dalla giurisdizione di reclamo del Cantone interessato; quelli tra autorit di Cantoni diversi o tra autorit cantonali e federali, dal Tribunale penale federale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.