Art. 194 CCS dal 2024

Art. 194 Revisione parziale
1 La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal Popolo o decisa dall’Assemblea federale.
2 Ogni revisione parziale deve rispettare il principio dell’unit della materia e non può violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale.
3 L’iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre il principio dell’unit della forma.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.