Art. 193 CPP dal 2024

Art. 193 Ispezione oculare
1 Il pubblico ministero, il giudice e, nei casi semplici, la polizia effettuano in loco un’ispezione oculare degli oggetti, luoghi ed eventi che rivestono importanza per valutare un fatto ma non sono direttamente disponibili come reperti probatori.
2 Ognuno deve tollerare un’ispezione oculare e garantire l’accesso necessario a chi vi partecipa.
3 Se occorre accedere a case, ad appartamenti o ad altri spazi non accessibili al pubblico, le autorit osservano le norme applicabili alla perquisizione domiciliare.
4 Le ispezioni oculari sono documentate mediante registrazioni audio o video, piani, disegni o descrizioni oppure in altro modo.
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Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.