Art. 193 CCS dal 2024

Art. 193 Revisione totale
1 La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal Popolo o da una delle due Camere oppure decisa dall’Assemblea federale.
2 Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non vi è unanimit di vedute tra le due Camere, il Popolo decide se si debba procedere alla revisione totale.
3 Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle due Camere.
4 Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.