Art. 192 CCS dal 2024

Art. 192 Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie
1 La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, interamente o parzialmente.
2 Salvo diversa disposizione della presente Costituzione e della legislazione emanata in virtù di essa, la revisione avviene in via legislativa.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.