Art. 191 OETV dal 2025

Art. 191 Dispositivo di protezione laterale, dispositivo di protezione posteriore
1 Per quanto riguarda le protezioni laterali, i rimorchi devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 oppure sia al regolamento (UE) n. 167/2013 sia al regolamento delegato (UE) 2015/208. (1)
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3 Per quanto riguarda il dispositivo di protezione posteriore, i rimorchi devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 oppure sia al regolamento (UE) n. 167/2013 sia al regolamento delegato (UE) 2015/208. (1)
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(2) Abrogata dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009, con effetto dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
(3) Abrogata dalla cifra I dell’O del 16 gen. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 355).
(4) Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
(5) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
(6) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.