OETV Art. 191 - Dispositivo di protezione laterale, dispositivo di protezione posteriore

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 191 OETV dal 2025

Art. 191 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 191 Dispositivo di protezione laterale, dispositivo di protezione posteriore

1 Per quanto riguarda le protezioni laterali, i rimorchi devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 oppure sia al regolamento (UE) n. 167/2013 sia al regolamento delegato (UE) 2015/208. (1)

2 Il capoverso 1 non si applica a:

  • a. (2)
  • b. rimorchi adibiti al trasporto di carichi lunghi;
  • c. rimorchi estraibili nello stato allungato; le esigenze devono essere adempiute soltanto nella posizione raccorciata;
  • d. (3)
  • e. rimorchi su cui, per motivi tecnici o funzionali, non è possibile montare una protezione laterale; per siffatti veicoli l’autorità d’immatricolazione può, in singoli casi, concedere eccezioni;
  • f. veicoli militari;
  • g. (4) rimorchi trainati da autoveicoli la cui velocità massima, per costruzione, non supera i 30 km/h, come anche rimorchi agricoli e forestali.
  • 3 Per quanto riguarda il dispositivo di protezione posteriore, i rimorchi devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 oppure sia al regolamento (UE) n. 167/2013 sia al regolamento delegato (UE) 2015/208. (1)

    4 Il capoverso 3 non si applica ai:

  • a. (6) rimorchi trainati da autoveicoli la cui velocità massima, per costruzione, non supera i 30 km/h, né ai rimorchi agricoli e forestali.
  • b. rimorchi adibiti al trasporto di carichi lunghi;
  • c. rimorchi su cui, per ragioni tecniche o d’impiego, non è possibile montare una protezione laterale; per siffatti veicoli l’autorità d’immatricolazione può, in singoli casi, concedere eccezioni;
  • d. veicoli militari.
  • (1) (5)
    (2) Abrogata dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009, con effetto dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
    (3) Abrogata dalla cifra I dell’O del 16 gen. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 355).
    (4) Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
    (5) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
    (6) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Art. 191 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (VTS) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    GRVB-02-19Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetzänge; Ladefläche; Berufung; Überhang; Fahrzeug; Hecklade; Berufungskläger; Ladung; Länge; Anhänger; Transport; Graubünden; Busse; Kanton; Recht; Richtlinie; Kantonsgericht; Entscheid; Vorinstanz; Vergrösserung; Berufungsklägers; Kantonsgerichtsausschuss; Fahrzeuglänge; Stroh; Verbindung; Sicherung