OETV Art. 190 - Carrozzeria

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 190 OETV dal 2025

Art. 190 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 190 Carrozzeria, abitacolo (1) Carrozzeria

1 Sui rimorchi e in essi non sono ammessi posti per passeggeri. Sono esclusi i posti in rimorchi adibiti al trasporto di persone (art. 196) e i posti per il personale che deve essere trasportato per manovrare, frenare, sorvegliare il carico o per caricarlo e scaricarlo. Ai posti a sedere o posti in piedi si applica l’articolo 107 capoversi 1 e 2.

2 L’articolo 125 si applica alle carrozzerie di serbatoi e sili.

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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