LSerFi Art. 19 - Utilizzazione degli strumenti finanziari dei clienti

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 19 LSerFi dal 2024

Art. 19 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 19 Utilizzazione degli strumenti finanziari dei clienti

1 I fornitori di servizi finanziari possono prendere in prestito, in qualit di controparte, strumenti finanziari provenienti dai portafogli dei clienti o predisporre simili operazioni, in qualit di agenti, soltanto se i clienti vi hanno previamente acconsentito, in un accordo distinto dalle condizioni generali, in maniera esplicita e in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.

2 Il consenso del cliente è valido soltanto se questi:

  • a. è stato messo al corrente in modo comprensibile dei rischi connessi a simili operazioni;
  • b. ha diritto a versamenti compensativi per il reddito maturato sugli strumenti finanziari dati in prestito; e
  • c. è indennizzato per gli strumenti finanziari dati in prestito.
  • 3 Non sono ammesse operazioni non coperte effettuate con strumenti finanziari di clienti privati.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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