Art. 19 LSerFi dal 2024

Art. 19 Utilizzazione degli strumenti finanziari dei clienti
1 I fornitori di servizi finanziari possono prendere in prestito, in qualit di controparte, strumenti finanziari provenienti dai portafogli dei clienti o predisporre simili operazioni, in qualit di agenti, soltanto se i clienti vi hanno previamente acconsentito, in un accordo distinto dalle condizioni generali, in maniera esplicita e in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.
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3 Non sono ammesse operazioni non coperte effettuate con strumenti finanziari di clienti privati.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.