Art. 19 LFPr dal 2024

Art. 19 Ordinanze in materia di formazione
1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) (1) emana ordinanze in materia di formazione professionale di base. Le emana su richiesta delle organizzazioni del mondo del lavoro oppure, se necessario, di propria iniziativa.
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3 Le procedure di qualificazione delle formazioni non formalizzate si improntano alle corrispondenti ordinanze in materia di formazione.
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(1) Nuova espr. giusta il n. I 8 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.(2) Introdotto dall’art. 21 n. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4929; FF 2003 6699). Abrogato dall’all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.