Art. 19 LStrl dal 2024
Art. 19 Esercizio di un’attivit lucrativa indipendente
Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attivit lucrativa indipendente se:a. l’ammissione è nell’interesse dell’economia svizzera;b. sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all’esercizio di tale attivit ; c (1) dispone di una base esistenziale sufficiente e autonoma; ed. (2) sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20 e 23–25.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 ([RU 2018 733]; [FF 2016 2621]).
(2) Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 ([RU 2018 733]; [FF 2016 2621]).
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