Art. 18b LADI1 dal 2024

Art. 18b (1) Lavoratori a domicilio
Il Consiglio federale disciplina in che modo deve essere determinato il diritto all’indennit per le persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare all’ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarit del lavoro a domicilio.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.