Art. 188 LEF dal 2024

Art. 188 Domanda di fallimento
1 Quando l’opposizione non sia stata fatta o non sia stata ammessa e ciò non ostante non siasi ottemperato al precetto, il creditore può, mediante produzione di questo e del titolo di credito come anche, occorrendo, della giudiziale decisione, domandare che sia dichiarato il fallimento.
2 Questo diritto si estingue decorso un mese dalla notificazione del precetto. Ove il debitore abbia fatto opposizione, non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui questa ebbe luogo a quello della decisione sulla sua ammissibilit , e, qualora sia stata ammessa, il tempo trascorso dal giorno in cui l’azione fu promossa a quello della sua giudiziale definizione.
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