Art. 188 LIFD dal 2024

Art. 188 Procedura
1 L’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta, se presume che sia stato commesso un delitto secondo gli articoli 186 e 187, denunzia il fatto all’autorit competente per il perseguimento del delitto fiscale cantonale. Questa autorit persegue successivamente anche il delitto in materia d’imposta federale diretta.
2 La procedura è retta dalle norme del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (1) (CPP). (2)
3 Se l’autore è condannato a una pena detentiva per il delitto fiscale cantonale, il delitto commesso in materia d’imposta federale diretta è punito con una pena detentiva complementare; la sentenza cantonale di ultima istanza può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale secondo gli articoli 78–81 della legge del 17 giugno 2005 (3) sul Tribunale federale. (4)
4 L’AFC può chiedere l’apertura di un procedimento penale. (5)
(1) RS 312.0(2) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 19 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
(3) RS 173.110
(4) Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).
(5) Nuovo testo giusta l’all. 1n. II 19 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
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