Art. 186 CPC dal 2025

Art. 186 Accertamenti del perito
1 Il perito può, con l’accordo del giudice, eseguire propri accertamenti. Essi devono essere specificati nella perizia.
2 Ad istanza di parte o d’ufficio, il giudice può ordinare che gli accertamenti del perito siano rieseguiti secondo la procedura per l’assunzione delle prove.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.