Art. 184 CPC dal 2024

Art. 184 Diritti e doveri del perito
1 Il perito è tenuto alla verit e deve presentare tempestivamente la propria perizia.
2 Il giudice rende attento il perito sulla punibilit di una falsa perizia in base all’articolo 307 CP (1) e sulla punibilit della violazione del segreto d’ufficio in base all’articolo 320 CP, nonché sulle conseguenze dell’inosservanza dei termini assegnatigli e sulle conseguenze del carente adempimento del mandato.
3 Il perito ha diritto d’essere remunerato. La decisione del giudice sulla remunerazione del perito è impugnabile mediante reclamo.
(1) RS 311.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.