Art. 184 LDIP dal 2022

Art. 184 3. Assunzione delle prove
1 Il tribunale arbitrale procede lui stesso all’assunzione delle prove.
2 Se per l’esecuzione della procedura probatoria è necessaria l’assistenza delle autorit giudiziarie dello Stato, il tribunale arbitrale o, con il suo consenso, una parte può chiedere la collaborazione del giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale. (1)
3 Il giudice applica il suo proprio diritto. Ad istanza di parte può applicare o considerare altre forme procedurali. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).(2) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.