Art. 184 LIFD dal 2024
Art. 184 Prescrizione dell’azione penale (1)
1 L’azione penale si prescrive:a. nel caso di violazione di obblighi procedurali, in tre anni, e nel caso di tentativo di sottrazione d’imposta, in sei anni dopo la chiusura definitiva del procedimento durante il quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato commesso il tentativo di sottrazione; b. nel caso di sottrazione consumata d’imposta, in dieci anni dalla fine:1. del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d’imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge (art. 175 cpv. 1), oppure2. dell’anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d’imposta o un condono ingiustificato d’imposta (art. 175 cpv. 1) oppure sono stati dissimulati o distratti beni successori nella procedura d’inventario (art. 178 cpv. 1–3).
2 La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dell’autorit cantonale competente (art. 182 cpv. 1).
(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 26 set. 2014 (Adeguamento alle disposizioni generali del CP), in vigore dal 1° gen. 2017 ([RU 2015 779]; [FF 2012 2521]).
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