LAgr Art. 183 - Obbligo di informare

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 183 LAgr dal 2023

Art. 183 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 183 (1) Obbligo di informare

Nella misura necessaria all’esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d’esecuzione o delle decisioni su di esse fondate, ogni persona è tenuta a fornire agli organi competenti in particolare le informazioni richieste, nonché a presentare e consegnare provvisoriamente i documenti giustificativi per permetterne la verifica; inoltre, ogni persona è tenuta a consentire l’accesso all’azienda, ai locali amministrativi e ai magazzini e a permettere l’esame dei libri contabili e della corrispondenza nonché il prelievo di campioni

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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