Art. 182 CCS dal 2024

Art. 182 B. Convenzione matrimoniale
1 Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate prima o dopo la celebrazione del matrimonio.
2 Gli sposi od i coniugi possono scegliere, revocare o modificare il loro regime dei beni soltanto nei limiti della legge.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.