OETV Art. 182 - Dimensioni

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 182 OETV dal 2025

Art. 182 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 182 Dimensioni, pesi, contrassegno Dimensioni

1 Le dimensioni dei rimorchi non devono superare:

metri
  • a. lunghezza (esclusi i semirimorchi)
  • 12,00
  • b. (1) distanza tra il perno di aggancio e l’estremità posteriore del semirimorchio
  • 12,00
  • c. (1) distanza tra il perno di aggancio e qualsiasi punto dell’estremità anteriore del semirimorchio
  •   2,04
  • d. (3) larghezza dei veicoli climatizzati
  •   2,60
  • e. (3) larghezza degli altri rimorchi
  •   2,55
  • f. altezza
  •   4,00

    2 I semirimorchi appositamente equipaggiati per il trasporto di container e contenitori analoghi lunghi 45 piedi possono superare la lunghezza ammessa di cui al capoverso 1 lettera b al massimo di 0,15 m (art. 65 cpv. 4 ONC (5) ). (6)

    (1) (2)
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2651).
    (3) (4)
    (4) Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 6 mag. 1998 in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).
    (5) RS 741.11
    (6) Introdotto dalla cifra I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2651).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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