Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 181a

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 181a OETV dal 2025

Art. 181a Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 181a Disposizioni speciali per monopattini autobilanciati Freni, equipaggiamento

1 I monopattini autobilanciati devono essere muniti di un freno di servizio e un freno di stazionamento. Non è necessario un freno a frizione.

2 Il freno di servizio può consistere in:

  • a. due freni indipendenti l’uno dall’altro che agiscono ciascuno in maniera uniforme sulle ruote di un asse e, se azionati contemporaneamente, agiscono su tutte le ruote, oppure
  • b. un freno che agisce su tutte le ruote e un freno ausiliario ad azione progressiva.
  • 3 Il freno ausiliario di cui al capoverso 2 lettera b può essere utilizzato come freno di stazionamento. Il dispositivo di sostegno può fungere da freno di stazionamento se è in grado di impedire che il veicolo carico si metta improvvisamente in moto su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento. Per i veicoli a una sola ruota è sufficiente un altro sostegno appropriato, purché soddisfi le stesse condizioni.

    4 Al posto del campanello è ammesso un avvisatore acustico conforme al regolamento (UE) n. 168/2013 e al regolamento delegato (UE) n. 3/2014 o al regolamento UNECE n. 28. (1)

    5 Non è necessario un manubrio.

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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