Art. 181a OETV dal 2025

Art. 181a Disposizioni speciali per monopattini autobilanciati Freni, equipaggiamento
1 I monopattini autobilanciati devono essere muniti di un freno di servizio e un freno di stazionamento. Non è necessario un freno a frizione.
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3 Il freno ausiliario di cui al capoverso 2 lettera b può essere utilizzato come freno di stazionamento. Il dispositivo di sostegno può fungere da freno di stazionamento se è in grado di impedire che il veicolo carico si metta improvvisamente in moto su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento. Per i veicoli a una sola ruota è sufficiente un altro sostegno appropriato, purché soddisfi le stesse condizioni.
4 Al posto del campanello è ammesso un avvisatore acustico conforme al regolamento (UE) n. 168/2013 e al regolamento delegato (UE) n. 3/2014 o al regolamento UNECE n. 28. (1)
5 Non è necessario un manubrio.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.