Art. 181 OETV dal 2025

Art. 181
1 Per quanto riguarda le sedie a rotelle, le deroghe alle prescrizioni al fine di consentire l’adeguamento del veicolo alla disabilità del conducente sono ammesse a condizione che la sicurezza stradale e la sicurezza di funzionamento del veicolo non siano compromesse.
2 Le luci sulle sedie a rotelle con un dispositivo di propulsione elettrica e una velocità massima di 10 km/h possono essere amovibili. Devono essere apposte sul veicolo se, in loro assenza, quest’ultimo non potrebbe essere scorto per tempo dagli altri utenti della strada.
3 Le luci e i catarifrangenti di cui al capoverso 2, fatta eccezione per gli eventuali indicatori di direzione lampeggianti, non devono necessariamente essere omologati.
4 Le esigenze cui devono essere conformi gli indicatori di direzione lampeggianti sono rette dall’articolo 179a capoverso 2 lettera d.
5 Le sedie a rotelle con propulsione elettrica e una velocità massima per costruzione di 10 km/h possono essere a due posti. Se la velocità massima per costruzione è superiore a 10 km/h è ammesso soltanto un posto. (1)
6 Le sedie a rotelle possono essere dotate di carrozzeria chiusa se dispongono di indicatori di direzione lampeggianti. (1)
(1) (2)(2) Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.