CPM Art. 181 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 181 CPM dal 2025

Art. 181 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 181 Punibilità

1 È punibile soltanto chi, intenzionalmente o per negligenza, agisce in modo colpevole.

2 Agisce intenzionalmente chi commette un’infrazione consapevolmente e volontariamente.

3 Agisce per negligenza chi, per un’imprevidenza colpevole, non abbia scorto le conseguenze della sua azione o non ne abbia tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

4 Se la punibilità di un crimine, di un delitto o di una contravvenzione presuppone l’intenzionalità dell’autore, nemmeno la loro commissione colposa può essere punita in via disciplinare.


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