Art. 181 ORC dal 2025

Art. 181 Rimedi giuridici del diritto cantonale
I Cantoni adeguano i propri rimedi giuridici contro le decisioni dell’ufficio del registro di commercio alle disposizioni dell’articolo 165 entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.