Art. 180 LDIP dal 2022

Art. 180 b. Procedura
1
2 Una parte può ricusare un arbitro da lei nominato, o alla cui nomina ha partecipato, unicamente per motivi di cui, nonostante abbia usato la dovuta attenzione, è venuta a conoscenza soltanto dopo la nomina. (1)
3 ... (4) Art. 180a (5)
1 Salvo diversa pattuizione delle parti e purché il procedimento arbitrale non sia ancora concluso, l’istanza di ricusa, scritta e motivata, dev’essere proposta all’arbitro ricusato e comunicata agli altri arbitri entro 30 giorni dal momento in cui l’instante è venuto a conoscenza del motivo di ricusa o avrebbe potuto venirne a conoscenza usando la dovuta attenzione.
2 Entro 30 giorni dal deposito dell’istanza di ricusa, l’instante può chiedere la ricusa al giudice. Questi decide definitivamente.
3 Salvo diversa pattuizione delle parti, durante la procedura di ricusa il tribunale arbitrale può continuare il procedimento fino e compresa la pronuncia del lodo, senza escludere l’arbitro ricusato.Art. 180b (5)
1 Ciascun arbitro può essere destituito per accordo tra le parti.
2 Se un arbitro non si dimostra in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze, una parte può, salvo diversa pattuizione, chiederne la destituzione al giudice con istanza scritta e motivata. Il giudice decide definitivamente.
(1) (2)(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
(4) Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
(5) (6)
(6) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.