Art. 18 OETV dal 2025
Art. 18 (1) Ciclomotori
Sono «ciclomotori»:a. i veicoli monotraccia a un posto con una velocità massima per costruzione di 30 km/h, una potenza del motore complessiva di 1,00 kW al massimo e: (2) 1. un motore a combustione interna con una cilindrata massima di 50 cm3, oppure2. (2) propulsione elettrica nonché una velocità massima di 45 km/h in caso di pedalata assistita;b. i «ciclomotori leggeri», vale a dire veicoli a propulsione elettrica aventi una potenza del motore complessiva di 0,50 kW al massimo e una velocità massima per costruzione di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita e che: (2) 1. (5) sono al massimo a due posti,2. (6) sono appositamente predisposti per trasportare una persona disabile, 3. (6) sono composti di una combinazione velocipede/sedia a rotelle (8) , oppure4. (9) sono appositamente predisposti per trasportare al massimo due fanciulli collocati su sedili protetti;c. (2) le «sedie a rotelle motorizzate», vale a dire veicoli progettati per l’impiego da parte di persone motulese, aventi propulsione propria, una velocità massima per costruzione di 30 km/h, una potenza del motore complessiva di al massimo 1,00 kW e una cilindrata massima di 50 cm3 se dotati di motore a combustione interna;d. (11) i «monopattini autobilanciati» (12) , vale a dire veicoli monoposto, autobilanciati, a propulsione elettrica e aventi:1. una potenza del motore complessiva di 2,00 kW al massimo, una parte considerevole della quale è impiegata per bilanciare il veicolo,2. una velocità massima per costruzione di 20 km/h, e3. una velocità massima di 25 km/h in caso di pedalata assistita.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 ([RU 2012 1825]).
(2) (3)
(3) (4)
(4) (10)
(5) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 ([RU 2019 253]).
(6) (7)
(7) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 4693]).
(8) Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 ([RU 2015 1321]). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
(9) Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 4693]).
(10) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 ([RU 2016 5133]).
(11) Introdotta dalla cifra I dell’O del 15 apr. 2015 ([RU 2015 1321]). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 ([RU 2016 5133]).
(12) Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 ([RU 2022 14]). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.