Art. 18 REDD dal 2022

Art. 18 Organizzazione della cancelleria
1. La cancelleria è composta dalle cancellerie di Sezione, in numero pari a quello delle Sezioni costituite dalla Corte, e dagli uffici necessari per fornire alla Corte le prestazioni amministrative e giuridiche richieste.2. Il cancelliere di Sezione assiste la Sezione nell’adempimento delle sue funzioni. Può essere coadiuvato da un cancelliere aggiunto di Sezione.3. I funzionari della cancelleria sono nominati dal cancelliere sotto l’autorit del presidente della Corte. La nomina del cancelliere e dei cancellieri aggiunti è disciplinata dagli articoli 15 e 16 del presente regolamento.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.