Art. 18 LCart dal 2023

Art. 18 Disposizioni di procedura amministrativa
1 Il Consiglio federale istituisce la Commissione della concorrenza e designa i membri della presidenza. (1)
2 La Commissione è composta di 11 a 15 membri. La maggioranza dei membri devono essere esperti indipendenti.
3 La Commissione prende tutte le decisioni che non sono espressamente riservate ad altre autorit . Emana raccomandazioni (art. 45 cpv. 2) e preavvisi (art. 46 cpv. 2) all’indirizzo delle autorit politiche e fornisce pareri (art. 47 cpv. 1).
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385; FF 2002 1835 4927).(2) Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385; FF 2002 1835 4927).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.