LSerFi Art. 18 - Migliore esecuzione possibile dei mandati dei clienti

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 18 LSerFi dal 2024

Art. 18 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 18 Migliore esecuzione possibile dei mandati dei clienti

1 I fornitori di servizi finanziari si assicurano che nell’esecuzione dei mandati dei clienti sia raggiunto il migliore risultato possibile sotto l’aspetto finanziario, temporale e qualitativo.

2 Sotto l’aspetto finanziario, oltre al prezzo per lo strumento finanziario essi considerano i costi connessi all’esecuzione del mandato nonché le indennit da parte di terzi di cui all’articolo 26 capoverso 3.

3 Se impiegano collaboratori che eseguono mandati dei clienti, i fornitori di servizi finanziari emanano istruzioni per disciplinare l’esecuzione di tali mandati che siano adeguate al numero di detti collaboratori e alla struttura aziendale.


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