Art. 18 LSerFi dal 2024

Art. 18 Migliore esecuzione possibile dei mandati dei clienti
1 I fornitori di servizi finanziari si assicurano che nell’esecuzione dei mandati dei clienti sia raggiunto il migliore risultato possibile sotto l’aspetto finanziario, temporale e qualitativo.
2 Sotto l’aspetto finanziario, oltre al prezzo per lo strumento finanziario essi considerano i costi connessi all’esecuzione del mandato nonché le indennit da parte di terzi di cui all’articolo 26 capoverso 3.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.