Art. 18 LPP dal 2022
Art. 18 Sezione 2: Prestazioni per i superstiti (1) Condizioni
Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto:a. era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l’incapacit al lavoro la cui causa ha portato alla morte; oppureb. in seguito a un’infermit congenita presentava un’incapacit al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attivit lucrativa ed era assicurato allorché l’incapacit al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppurec. è diventato invalido quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 della LF del 6 ott. 2000 (2) sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), presentava un’incapacit al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attivit lucrativa ed era assicurato allorché l’incapacit al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppured. riceveva una rendita di vecchiaia o d’invalidit dall’istituto di previdenza quando si verificò il decesso.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 ([RU 2004 1677]; [FF 2000 2341]).
(2) [RS 830.1]
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