Art. 178b OETV dal 2025

Art. 178b Altre esigenze
1 I ciclomotori devono essere muniti di un campanello dal suono ben udibile; sono vietati altri avvisatori acustici.
2 Sono applicabili per analogia le prescrizioni generali concernenti l’impianto elettrico e la compatibilità elettromagnetica (art. 80). (1)
3 I ciclomotori con velocità massima per costruzione superiore a 20 km/h oppure con pedalata assistita e velocità superiore a 25 km/h devono essere muniti di un tachimetro situato nel campo visivo del conducente durante la guida. Il tachimetro deve indicare almeno la velocità effettiva. La velocità indicata non può tuttavia superare quella effettiva del 10 per cento più 4 km/h. (2)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).(2) Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2022 14).
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