Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 178a

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 178a OETV dal 2025

Art. 178a Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 178a Illuminazione, catarifrangenti

1 Sui ciclomotori devono essere montate stabilmente almeno una luce bianca luminosa fissa anteriore e una luce rossa luminosa posteriore. Di notte e con buone condizioni atmosferiche, queste luci non devono abbagliare e devono essere visibili a 100 m di distanza.

2 Sui ciclomotori deve essere montato stabilmente almeno un catarifrangente rivolto verso il retro avente una superficie di almeno 10 cm2.

3 I ciclomotori pluritraccia devono essere muniti su ogni lato, nel punto più esterno, di un simile catarifrangente rivolto in avanti e di uno rivolto verso il retro.

4 I pedali devono essere muniti, davanti e dietro, di catarifrangenti con una superficie illuminante di almeno 5 cm2. Sono esclusi i pedali da corsa, i pedali di sicurezza e simili.

5 Ai colori dei catarifrangenti e delle luci supplementari si applica l’allegato 10.


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