Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 178

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 178 OETV dal 2025

Art. 178 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 178 Telaio, ruote, pneumatici, freni, carrozzeria, iscrizioni

1 Il telaio, il manubrio, le forcelle e le ruote devono essere costruiti in modo sufficientemente solido.

2 Le ruote devono essere provviste di pneumatici a camera d’aria appropriati o altri pneumatici parimenti elastici; la tela non deve essere visibile.

3 I ciclomotori devono essere provvisti di due freni efficaci che agiscono uno sulla ruota anteriore e uno su quella posteriore.

4 Sui ciclomotori pluritraccia il freno deve agire simultaneamente e in maniera uguale sulle ruote di un asse, a meno che ogni ruota dell’asse non possieda un proprio dispositivo di comando e garantisca da sola l’efficacia di frenatura prescritta per entrambi i freni contemporaneamente, senza che il veicolo devii dalla traiettoria. In questo caso non è necessario alcun freno sul secondo asse. Uno dei freni deve potere essere bloccato meccanicamente ed impedire che il veicolo carico si metta improvvisamente in moto su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento.

5 L’efficacia dell’impianto di frenatura e la procedura di controllo sono rette dall’allegato 7.

6 Sono ammesse le protezioni contro le intemperie, ma non le carrozzerie chiuse.

7 Le iscrizioni e i dipinti sui veicoli non devono distrarre eccessivamente l’attenzione degli altri utenti della strada. Non devono avere luce propria né essere illuminati.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.