OETV Art. 177 - Livello sonoro, dispositivo di propulsione, gas di scarico

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 177 OETV dal 2025

Art. 177 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 177 Livello sonoro, dispositivo di propulsione, gas di scarico

1 Le esigenze concernenti le emissioni sonore sono rette dall’allegato 6.

2 Il veicolo, in particolare il motore, il cambio e la trasmissione, deve essere costruito in modo da impedire, nella misura del possibile, che vengano aumentate la potenza del motore e la velocità massima apportando successivamente modificazioni oppure cambiando pezzi. (1)

3 I motori a combustione interna con lubrificazione a miscela devono essere costruiti in modo da potere funzionare con una miscela del 2 per cento di olio al massimo in rapporto alla benzina. Le esigenze concernenti le emissioni di gas di scarico si fondano sull’allegato 5.

4 La regolazione base del punto di accensione non deve variare; sono ammessi la regolazione automatica dell’accensione come pure un sistema di regolazione dei contatti dell’interruttore. Gli ugelli del carburatore non devono essere regolabili.

5 L’impianto di scarico deve recare un contrassegno indelebile. Se il dispositivo è smontabile, sia il tubo di scarico che il silenziatore devono essere contrassegnati.

6 La potenza del motore è disciplinata dall’articolo 46 capoversi 1–3. Per i veicoli a propulsione elettrica valgono inoltre i requisiti dell’articolo 51 capoversi 2–4. Per la pedalata assistita non è necessaria l’interruzione automatica della corrente in caso di frenatura completa (art. 51 cpv. 3). (1)

(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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