Art. 177 LDIP dal 2022

Art. 177 II. Compromettibilit
1 Può essere oggetto di arbitrato qualsiasi pretesa patrimoniale.
2 Uno Stato, un’impresa dominata da uno Stato o un’organizzazione controllata da uno Stato non può, in quanto parte, invocare il proprio diritto per contestare la compromettibilit della causa oggetto del patto di arbitrato o la propria capacit di essere parte nel procedimento arbitrale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.