Art. 177 LIFD dal 2025

Art. 177 Istigazione, complicità, concorso
1 Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d’imposta, vi presta aiuto oppure, come rappresentante del contribuente, la attua o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibilità del contribuente e risponde solidalmente per il pagamento dell’imposta sottratta.
2 La multa è di 10 000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50 000 franchi al massimo.
3 Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta e sono adempite le condizioni di cui all’articolo 175 capoverso 3 lettere a e b, si prescinde dall’aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade. (1)
(1) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e all’introduzione dell’autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453; FF 2006 8079).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.