OETV Art. 176 - Contrassegno, targa

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 176 OETV dal 2025

Art. 176 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 176 Contrassegno, targa

1 Sul telaio devono essere impressi un numero individuale, facilmente leggibile, e il nome del costruttore o un marchio iscritto in modo indelebile.

2 I pezzi dei motori a combustione interna non facilmente sostituibili devono recare la designazione del tipo di motore, l’indicazione della cilindrata e il nome del costruttore o il marchio di fabbrica. Al contrassegno dei motori elettrici si applica l’articolo 51 capoverso 1. (1)

3 Su tutti i veicoli dello stesso tipo i contrassegni richiesti devono essere applicati nello stesso modo e nello stesso punto ed essere indelebili.

4 Sui ciclomotori che ne necessitano, la targa deve essere fissata posteriormente il più verticalmente possibile in modo che sia ben visibile. La targa non deve essere modificata, deformata, ritagliata o resa illeggibile.

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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