Art. 176 CCS dal 2024

Art. 176 Presidenza
1 Il presidente della Confederazione presiede il Consiglio federale.
2 Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dall’Assemblea federale fra i membri del Consiglio federale.
3 La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l’elezione del presidente uscente alla carica di vicepresidente.
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