LAgr Art. 175 - Perseguimento penale

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 175 LAgr dal 2025

Art. 175 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 175 Perseguimento penale

1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

2 Chi viola le prescrizioni concernenti le importazioni, le esportazioni o il transito è perseguito e punito in base alla legislazione in materia doganale. Nei casi di infrazione di esigua gravità nella gestione dei contingenti d’importazione di prodotti agricoli si può prescindere dal perseguimento penale. (1)

3 Se un atto costituisce contemporaneamente un’infrazione ai sensi del capoverso 2 e un’infrazione il cui perseguimento incombe all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, si applica la pena prevista per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata. (2)

(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
(2) Introdotto dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Nuovo testo giusta la cifra I n. 33 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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