Art. 174 LEF dal 2024

Art. 174 Impugnazione (1)
1 La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC (2) . Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2
3 Se accorda effetto sospensivo al reclamo, l’autorit giudiziaria superiore prende i necessari provvedimenti cautelari a tutela dei creditori.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).(2) RS 272
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