Art. 173 LEF dal 2024

Art. 173 Differimento della decisione
sospensione dell’esecuzione o motivi di nullit
1 Se l’autorit di vigilanza in seguito a ricorso o il giudice in applicazione degli articoli 85 o 85a capoverso 2 hanno ordinato la sospensione dell’esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda di fallimento. (1)
2 Se ritiene che nel procedimento sia stata anteriormente emanata una decisione nulla (art. 22 cpv. 1), il giudice differisce anche la sua decisione e sottopone il caso all’autorit di vigilanza. (1)
3 Il decreto dell’autorit di vigilanza è comunicato al giudice del fallimento, il quale decide.
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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