Art. 173 LAgr dal 2025
Art. 173 Contravvenzioni
1 Per quanto un’altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente: (1) a. (2) viola o usurpa l’identità visiva comune che la Confederazione ha definito conformemente all’articolo 12 capoverso 3; abis. (3) contravviene alle prescrizioni sulle designazioni emanate o riconosciute conformemente agli articoli 14 capoverso 1 lettere a–c, e ed f, nonché 15;ater. (3) contravviene alle prescrizioni sull’uso dei contrassegni ufficiali emanate conformemente all’articolo 14 capoverso 4;b. contravviene alle prescrizioni concernenti la dichiarazione di prodotti ottenuti con metodi vietati in Svizzera, emanate conformemente all’articolo 18 capoverso 1;c. rifiuta di fornire informazioni oppure dà indicazioni false o incomplete nelle rilevazioni di cui agli articoli 27 o 185;cbis. (5) non si conforma alle esigenze di cui all’articolo 27a capoverso 1 o non ottempera al regime d’autorizzazione istituito in virtù dell’articolo 27a capoverso 2 o contravviene alle misure ordinate;d. in una procedura per l’attribuzione di contributi o di un contingente fornisce indicazioni inveritiere o ingannevoli;e. fabbrica o mette in commercio latte o latticini senza rispettare le prescrizioni o le decisioni che la Confederazione ha emanato sulla base della presente legge;f. (6) impianta vigneti senza autorizzazione, non ottempera ai suoi obblighi nel commercio del vino o viola i requisiti riguardanti i termini vinicoli specifici secondo l’articolo 63 capoverso 4;g. contravviene alle prescrizioni sull’inseminazione artificiale di cui all’articolo 145;gbis. (5) non ottempera alle condizioni stabilite secondo l’articolo 146 relativamente alle importazioni di animali da allevamento, sperma, ovuli ed embrioni;gter. (5) contravviene alle prescrizioni emanate secondo l’articolo 146a in merito all’allevamento, all’importazione o alla messa in commercio di animali da reddito geneticamente modificati;gquater. (9) contravviene alle misure preventive emanate secondo l’articolo 148a o 165a;h. (6) contravviene alle prescrizioni volte a preservare la salute dei vegetali emanate in base agli articoli 152, 153 o 153a;i. (1) non osserva le istruzioni per l’uso di cui all’articolo 159 capoverso 2 o le prescrizioni per l’uso di cui all’articolo 159a;k. (1) senza omologazione, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione sottoposti all’obbligo d’omologazione (art. 160), utilizza antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali o non ne notifica l’impiego per scopi terapeutici (art. 160 cpv. 8);kbis. (5) senza essere omologato o registrato al servizio competente, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione;kter. (5) contravviene alle disposizioni emanate secondo l’articolo 161 concernenti la caratterizzazione e l’imballaggio dei mezzi di produzione;kquater. (15) importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione vietati (art. 159a);l. importa, utilizza o mette in commercio materiale di moltiplicazione vegetale di una specie che non figura in un catalogo delle varietà (art. 162);m. non rispetta le distanze di sicurezza di cui all’articolo 163;n. non fornisce le indicazioni di cui all’articolo 164;o. contravviene all’obbligo di informare di cui all’articolo 183.
2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 10 000 franchi.
3 Per quanto un’altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque intenzionalmente:a. (16) ...b. viola una disposizione d’esecuzione, la cui infrazione è stata dichiarata passibile di pena.
4 Il tentativo e la complicità sono punibili.
5 Nei casi di esigua gravità si può prescindere dal perseguimento penale e da ogni pena.
(1) (11)
(2) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 3463 ][3863]; [FF 2012 1757]).
(3) (4)
(4) Introdotta dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 3463], [3863]; [FF 2012 1757]).
(5) (7)
(6) (10)
(7) (8)
(8) (13)
(9) Introdotta dalla cifra I della LF del 22 giu. 2007 ([RU 2007 6095]; [FF 2006 5815]). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2024 623]; [FF 2020 3567]).
(10) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2024 623]; [FF 2020 3567]).
(11) (12)
(12) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 6095]; [FF 2006 5815]).
(13) (14)
(14) Introdotta dalla cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 6095]; [FF 2006 5815]).
(15) Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 ([RU 2010 2617]; [FF 2008 6385]).
(16) Abrogata dalla cifra I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 6095]; [FF 2006 5815]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.