LAgr Art. 173 - Contravvenzioni

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 173 LAgr dal 2025

Art. 173 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 173 Contravvenzioni

1 Per quanto un’altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente: (1)

  • a. (2) viola o usurpa l’identità visiva comune che la Confederazione ha definito conformemente all’articolo 12 capoverso 3;
  • abis. (3)  contravviene alle prescrizioni sulle designazioni emanate o riconosciute conformemente agli articoli 14 capoverso 1 lettere a–c, e ed f, nonché 15;
  • ater. (3)  contravviene alle prescrizioni sull’uso dei contrassegni ufficiali emanate conformemente all’articolo 14 capoverso 4;
  • b. contravviene alle prescrizioni concernenti la dichiarazione di prodotti ottenuti con metodi vietati in Svizzera, emanate conformemente all’articolo 18 capoverso 1;
  • c. rifiuta di fornire informazioni oppure dà indicazioni false o incomplete nelle rilevazioni di cui agli articoli 27 o 185;
  • cbis. (5) non si conforma alle esigenze di cui all’articolo 27a capoverso 1 o non ottempera al regime d’autorizzazione istituito in virtù dell’articolo 27a capoverso 2 o contravviene alle misure ordinate;
  • d. in una procedura per l’attribuzione di contributi o di un contingente fornisce indicazioni inveritiere o ingannevoli;
  • e. fabbrica o mette in commercio latte o latticini senza rispettare le prescrizioni o le decisioni che la Confederazione ha emanato sulla base della presente legge;
  • f. (6) impianta vigneti senza autorizzazione, non ottempera ai suoi obblighi nel commercio del vino o viola i requisiti riguardanti i termini vinicoli specifici secondo l’articolo 63 capoverso 4;
  • g. contravviene alle prescrizioni sull’inseminazione artificiale di cui all’articolo 145;
  • gbis. (5)  non ottempera alle condizioni stabilite secondo l’articolo 146 relativamente alle importazioni di animali da allevamento, sperma, ovuli ed embrioni;
  • gter. (5)  contravviene alle prescrizioni emanate secondo l’articolo 146a in merito all’allevamento, all’importazione o alla messa in commercio di animali da reddito geneticamente modificati;
  • gquater. (9) contravviene alle misure preventive emanate secondo l’articolo 148a o 165a;
  • h. (6) contravviene alle prescrizioni volte a preservare la salute dei vegetali emanate in base agli articoli 152, 153 o 153a;
  • i. (1) non osserva le istruzioni per l’uso di cui all’articolo 159 capoverso 2 o le prescrizioni per l’uso di cui all’articolo 159a;
  • k. (1) senza omologazione, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione sottoposti all’obbligo d’omologazione (art. 160), utilizza antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali o non ne notifica l’impiego per scopi terapeutici (art. 160 cpv. 8);
  • kbis. (5)  senza essere omologato o registrato al servizio competente, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione;
  • kter. (5)  contravviene alle disposizioni emanate secondo l’articolo 161 concernenti la caratterizzazione e l’imballaggio dei mezzi di produzione;
  • kquater. (15) importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione vietati (art. 159a);
  • l. importa, utilizza o mette in commercio materiale di moltiplicazione vegetale di una specie che non figura in un catalogo delle varietà (art. 162);
  • m. non rispetta le distanze di sicurezza di cui all’articolo 163;
  • n. non fornisce le indicazioni di cui all’articolo 164;
  • o. contravviene all’obbligo di informare di cui all’articolo 183.
  • 2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

    3 Per quanto un’altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque intenzionalmente:

  • a. (16) ...
  • b. viola una disposizione d’esecuzione, la cui infrazione è stata dichiarata passibile di pena.
  • 4 Il tentativo e la complicità sono punibili.

    5 Nei casi di esigua gravità si può prescindere dal perseguimento penale e da ogni pena.

    (1) (11)
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).
    (3) (4)
    (4) Introdotta dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463, 3863; FF 2012 1757).
    (5) (7)
    (6) (10)
    (7) (8)
    (8) (13)
    (9) Introdotta dalla cifra I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).
    (10) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).
    (11) (12)
    (12) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
    (13) (14)
    (14) Introdotta dalla cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).
    (15) Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).
    (16) Abrogata dalla cifra I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Art. 173 Legge sull’agricoltura (LwG) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    LU21 06 128Art. 21 StGB, Art. 173 LwG. Versuchtes Inverkehrbringen von Hanf als Futter für Nutztiere.Futter; Angeklagte; Nutztiere; Futterwürfel; Futtermittel; Produktion; Inverkehrbringen; Angeklagten; Anbau; Produktionsmittel; Landwirt; Verkehr; Täter; Futterhanf; Landwirtschaft; Amtsgericht; Nicht-Nutztiere; Amtsstatthalter; Handlung; Urteil; Produktionsmitteln; Busse; Futtermitteln; Hanf-Futterwürfel; Zulassung; Verordnung; Recht

    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    B-2305/2013Milch, Milchprodukte, Speiseöle und -fetteMilch; Mascarpone; Verkäsung; Käse; Verkäsungszulage; Zulage; Vorinstanz; Verkäsungszulagen; Bundes; Recht; Käseproduktion; Zulagen; Quot;; Rahms; Botschaft; Agrarpolitik; Kilogramm; Bundesverwaltungsgericht; Rückerstattung; Herstellung; Produktion; Rückforderung; Berechnung; Verarbeitung; Verwaltung; Unrecht