Art. 173 LAgr dal 2023
Art. 173 Contravvenzioni
1 Per quanto un’altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente: (1) a. (2) viola o usurpa l’identit visiva comune che la Confederazione ha definito conformemente all’articolo 12 capoverso 3; abis. (3) contravviene alle prescrizioni sulle designazioni emanate o riconosciute conformemente agli articoli 14 capoverso 1 lettere a–c, e ed f, nonché 15;ater. (3) contravviene alle prescrizioni sull’uso dei contrassegni ufficiali emanate conformemente all’articolo 14 capoverso 4;b. contravviene alle prescrizioni concernenti la dichiarazione di prodotti ottenuti con metodi vietati in Svizzera, emanate conformemente all’articolo 18 capoverso 1;c. rifiuta di fornire informazioni oppure d indicazioni false o incomplete nelle rilevazioni di cui agli articoli 27 o 185;cbis. (5) non si conforma alle esigenze di cui all’articolo 27a capoverso 1 o non ottempera al regime d’autorizzazione istituito in virtù dell’articolo 27a capoverso 2 o contravviene alle misure ordinate;d. in una procedura per l’attribuzione di contributi o di un contingente fornisce indicazioni inveritiere o ingannevoli;e. fabbrica o mette in commercio latte o latticini senza rispettare le prescrizioni o le decisioni che la Confederazione ha emanato sulla base della presente legge;f. (6) impianta vigneti senza autorizzazione, non osserva le disposizioni sulla classificazione o non ottempera ai suoi obblighi nel commercio del vino;g. contravviene alle prescrizioni sull’inseminazione artificiale di cui all’articolo 145;gbis. (5) non ottempera alle condizioni stabilite secondo l’articolo 146 relativamente alle importazioni di animali da allevamento, sperma, ovuli ed embrioni;gter. (5) contravviene alle prescrizioni emanate secondo l’articolo 146a in merito all’allevamento, all’importazione o alla messa in commercio di animali da reddito geneticamente modificati;gquater. (5) contravviene alle misure preventive emanate secondo l’articolo 148a;h. contravviene alle prescrizioni sulla protezione delle piante utili emanate in base agli articoli 151, 152 o 153;i. (1) non osserva le istruzioni per l’uso di cui all’articolo 159 capoverso 2 o le prescrizioni per l’uso di cui all’articolo 159a;k. (1) senza omologazione, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione sottoposti all’obbligo d’omologazione (art. 160), utilizza antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali o non ne notifica l’impiego per scopi terapeutici (art. 160 cpv. 8);kbis. (5) senza essere omologato o registrato al servizio competente, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione;kter. (5) contravviene alle disposizioni emanate secondo l’articolo 161 concernenti la caratterizzazione e l’imballaggio dei mezzi di produzione;kquater. (14) importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione vietati (art. 159a);l. importa, utilizza o mette in commercio materiale di moltiplicazione vegetale di una specie che non figura in un catalogo delle variet (art. 162);m. non rispetta le distanze di sicurezza di cui all’articolo 163;n. non fornisce le indicazioni di cui all’articolo 164;o. contravviene all’obbligo di informare di cui all’articolo 183.
2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 10 000 franchi.
3 Per quanto un’altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque intenzionalmente:a. (15) ...b. viola una disposizione d’esecuzione, la cui infrazione è stata dichiarata passibile di pena.
4 Il tentativo e la complicit sono punibili.
5 Nei casi di esigua gravit si può prescindere dal perseguimento penale e da ogni pena.
(1) (10)
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 3463 ][3863]; [FF 2012 1757]).
(3) (4)
(4) Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 3463 ][3863]; [FF 2012 1757]).
(5) (7)
(6) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 ([RU 2003 4217]; [FF 2002 4208 ][6458]).
(7) (8)
(8) (9)
(9) (12)
(10) (11)
(11) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 6095]; [FF 2006 5815]).
(12) (13)
(13) Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 6095]; [FF 2006 5815]).
(14) Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 ([RU 2010 2617]; [FF 2008 6385]).
(15) Abrogata dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 6095]; [FF 2006 5815]).
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