CPM Art. 171a -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 171a CPM dal 2025

Art. 171a Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 171a Pubblica
istigazione a un crimine o alla violenza
(1)

1 Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose o un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. (2)

1bis La pubblica istigazione al genocidio (art. 108), da commettere in tutto o in parte in Svizzera, è punibile anche se l’istigazione avviene all’estero. (3)

2 … (4)

(1) Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535; FF 1980 I 1032).
(2) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
(3) Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
(4) Abrogato dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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