Art. 171 CPC dal 2024

Art. 171 Forma dell’esame testimoniale
1 Prima dell’audizione il testimone è esortato a dire la verit ; se ha gi compiuto i 14 anni, è inoltre reso attento alle conseguenze penali della falsa testimonianza (art. 307 CP (1) ).
2 Il giudice esamina ogni testimone singolarmente, senza la presenza degli altri; è fatta salva la procedura del confronto.
3 Il testimone si esprime liberamente; il giudice può autorizzarlo a far uso di note scritte.
4 Il giudice non consente al testimone di presenziare ad altre udienze fintanto che non lo ritenga pienamente escusso.
(1) RS 311.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.