Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 171

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 171 OETV dal 2025

Art. 171 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 171 Illuminazione

1 I monoassi devono avere due fari a luce anabbagliante e due catarifrangenti anteriori e posteriori.

2 Per i monoassi con larghezza massima di 1,00 m senza le attrezzature di lavoro sono sufficienti una delle luci prescritte e un catarifrangente a sinistra.

3 Le attrezzature di lavoro che sporgono dal monoasse lateralmente più di 0,15 m devono essere muniti di catarifrangenti propri applicati il più esternamente possibile.

4 L’uso dei dispositivi di illuminazione sui monoassi che non pesano più di 80 kg senza attrezzi accessori è retto dall’articolo 120a lettera a. (1)

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4693).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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