Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 17

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 17 OETV dal 2025

Art. 17 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 17 (1) Monoassi, carri a mano provvisti di motore

1 I «monoassi» sono veicoli a motore con due ruote affiancate o una sola ruota, guidati da una persona a piedi o accoppiati con un rimorchio mediante un’articolazione, nonché veicoli cingolati analoghi. La presenza di ruote di sostegno non impedisce di classificare il veicolo come monoasse.

2 I «carri a mano provvisti di motore» sono veicoli a motore a più assi con tre o più ruote, costruiti unicamente per essere guidati da una persona a piedi, nonché veicoli cingolati analoghi.

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

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