Art. 17 REDD dal 2022

Art. 17 Funzioni del cancelliere
1. Il cancelliere assiste la Corte nell’adempimento delle sue funzioni. È responsabile dell’organizzazione e delle attivit della cancelleria, sotto l’autorit del presidente della Corte.2. Custodisce gli archivi della Corte e funge da tramite per le comunicazioni e le notifiche a essa indirizzate o da essa provenienti, in relazione a casi deferitile o da deferirle.3. Il cancelliere, fatto salvo il dovere di discrezione connesso alle sue funzioni, risponde alle richieste di informazioni sull’attivit della Corte, in particolare a quelle della stampa.4. Istruzioni generali predisposte dal cancelliere e approvate dal presidente della Corte disciplinano il funzionamento della cancelleria.
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