Art. 17 LAINF dal 2024

Art. 17 Ammontare
1 In caso d’incapacit lavorativa totale (art. 6 LPGA (1) ), l’indennit giornaliera è pari all’80 per cento del guadagno assicurato. (2) Essa è ridotta in proporzione in caso di incapacit lavorativa parziale.
2 L’indennit giornaliera per i disoccupati corrisponde all’indennit netta dell’assicurazione contro la disoccupazione secondo gli articoli 22 e 22a LADI (3) , calcolata per giorno civile. (4)
3 … (5)
4 L’indennit giornaliera per gli assicurati di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c corrisponde all’indennit giornaliera netta dell’assicurazione per l’invalidit . (6)
(1) RS 830.1(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
(3) RS 837.0
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
(5) Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
(6) Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.