Art. 17 LEF dal 2024

Art. 17 All’autorit di vigilanza
1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorit di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento. (1)
2 Il ricorso (2) dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3 È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4 In caso di ricorso, l’ufficio può, fino all’invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne d conoscenza all’autorit di vigilanza. (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).(2) Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
(3) Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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